Allattamento al seno

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  • dott.ssa Gigliola Della Marina Ivinich, Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia per l'UNICEF c/o Rettorato Università di Trieste - piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, tel:040/351485

  • Lega per l'Allattamento Materno: Rosalinda Nesticò (Iniziativa Ospedale Amico del Bambino), Via Assisi, 20 - 50142 Firenze, tel: 055/781737;
    Sheri Khan (responsabile per questioni mediche) via Forze Armate 260/15 - 20152, tel:02/4531200; Anna Lowenstein, Colle Rasto - Zagarolo - Roma, tel: 06/9575713.

  • "Network" per l'Allattamento Materno (NAM), Vanni Frediani, via Rossini 12, 20090 Cesano Boscone (MI), tel: 02/4503248

  • Sofia Quintero Romero, Riccardo Davanzo, Ufficio per la Cooperazione Internazionale, Centro Collaboratore dell'OMS per la Salute Materno-Infantile, IRCCS Burlo Garofalo, via dell'Istria 65/1, 34100, Trieste, tel: 040/3785236 fax: 040/3785402


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Codice
Organizzazione Mondiale della Sanità, Ginevra, 1981
CODICE INTERNAZIONALE SULLA COMMERCIALIZZAZIONE
DEI SUCCEDANEI DEL LATTE MATERNO

Raccomandazione

Art.1: Scopo del Codice
Lo scopo di questo codice è contribuire ad assicurare salute e nutrimento adeguato per la prima infanzia, attraverso la protezlone e la promozione dell'allattamento al seno, ed assicurando l'uso appropriato dei succedanei del latte materno, quando siano necessari, sulla base di un'adeguata informazione e attraverso una vendita e una distribuzione appropriata.

Art.2: Campo di applicazione del codice
II codice si riferisce alla compravendita, ed alle norme ad essa relative, dei seguenti prodotti: succedanei del latte materno, inclusi quelli adottati; altri prodotti per lattanti, cibi e bevande, inclusi gli alimenti complementari per biberon, quando siano commercializzati o altrimenti ritenuti idonei, con o senzo modifiche, in sostituzione parziale o totole del latte materno; biberon e tettarelle. li Codice fa riferimento anche alla qualità e alla disponibilità di questi prodotti, ed alle informazioni relative al loro uso.

Art.3: Definizioni
Secondo i principi di questo Codice,
SUCCEDANEO DEL LATTE MATERNO significa: qualsiasi alimento venga commercializzato o altrimenti ritenuto idoneo ad essere utilizzato in sostituzione parziale o totole del latte materno, che sia esso o no adatto a tale scopo.
LATTE DI PROSEGUlMENTO significa: qualsiasi alimento, sia confezionato che preparato localmente, adatto come complemento del latte moterno o di quello adattato, quando in ogni caso diviene insufficiente a soddisfore i bisogni alimentari del lattante. Questi alimenti vengono comunemente chiamati anche "poppe per lo svezzamento" o "supplementi al latte materno".
CONTENITORE significa: qualsiasi forma di confezione dei prodotti per la vendita al dettaglio, compresi gli imballaggi.
DISTRIBUTORE significa: qualunque persona, società o ente del settore pubblico o privato impegnata (direttamente o indirettamente) in attività di marketing all'ingrosso o al dettaglio di prodotti che rientrano nel campo di applicazione di questo Codice. Un DISTRIBUTORE PRIMARIO è un agente di vendita, rappresentante, distributore nazionale o mediatore industriale.
ISTITUZIONI SANITARlE significa: istituzioni od organizzazioni governative, non governative o private impegnate, direttamente o indirettamente, nella tutela della salute delle madri, dei lattanti e delle gestanti, nonchè nurserie ed altre istituzioni in cui ci si prende cura dei bambini. Ciò comprende anche gli operatori sanitari nella pratica privata. Secondo i principi di questo codice, non sono considerate istituzioni sanitarie le farmacie o altri punti di vendita istituzionali.
OPERATORE SANlTARlO significa: una persona che lavora, a livello professionale o meno, in un settore di queste istituzioni sanitarie, inclusi coloro che prestano servizio volontario o gratuito
PREPARATO PER LATTANTl significa: un sostituto del latte materno formulato industrialmente in accordo con gli standard del Codice Alimentare, per soddisfare i normali bisogni nutrizionali dei lattanti nei primi 4-6 mesi, ed adattato alle loro caratteristiche fisiologiche. Il latte adattato può anche essere preparato in casa, nel qual caso è descritto come PREPARATO IN CASA.
ETICHETTA significa: ogni cartellino, etichetta, marchio, materiale illustrato o altrimenti descrittivo scrilto, stampato, ciclostilato, marchiato, sbalzato o impresso o attaccato su un contenitore (vedi) di qualsiasi prodotto che rientra nel campo di applicazione di questo Codice.
INDUSTRlA significa una società o altro ente pubblico o privato impegnato neli'attività o funzione tanto direttamente quanto attraverso un agente oppure un ente da esso controllato o sotto contratto con esso) di fabbricare un prodotto che rientra nel campo di applicazione di quesro codice.
MARKETlNG significa: promozione, distribuzione, vendita, pubblicità, pubbliche relazioni e servizi informativi sul prodotto.
PERSONALE DI MARKETING significa: ogni persona le cui funzioni implicano il marketing di un prodotto esistente o in progettazione che rientra nel campo di applicazione di questo codice.
CAMPlONI significa: dosi piccole o uniche di un prodotto erogato gratuitamente.
SUSSIDI significa: quantità di un prodotto fornite per un uso prolungato, gratuitamente od a basso costo, a scopi sociali, comprese quelle fornite alle famiglie bisognose.

Art.4: Informazione ed educazione
4.1 - I governi devono assumersi la responsabilita di far sì che venga fornita un informazione obiettiva e coerente sull'alimentazione dei neonato e del lattante ad uso delle famiglie e di coloro che sono impegnati nel campo della nutrizione delia prima infanzia. Tale responsabilità deve coprire tanto la progettazione, la produzione, la pianificazione e la diffusione dell'informazione, quanto il suo controllo.
4.2 - II materiale informativo e didattico, sotto forma sia di pudblicazioni sia di audiovisivi, relativo al settore dell'alimentazione nella prima infanzia e destinato alle gestanti e alle madri di neonati e lattanti, deve fornire chiare informazioni sui seguenti punti: (a) i vantaggi e la superiorità dell'allattamento al seno; (b) l'alimentazione materna, la preparazione necessaria all'allattamento al seno e il suo mantenimento (con l'avvertenza relativa alle conseguenze negative per l'allattamento al seno a seguito dell'introduzione parziale dell'allattarnento artificiale; (c) la difficolta di rendere reversibile la decisione di non allattare al seno; ed (e) quando è necessario, l'utilizzazione correlata delle preparazioni per lattanti, sia di produzione industriale sia di preparazione casalinga. Nel caso in cui tale materiale contenga informazioni sull'utilizzazione delle preparazioni per lattanti, deve contenere le implicazioni sociali ed economiche dell'utilizzazione di tali proclotti, nonchè i rischi per la salute a seguito dell'impiego di alimenti o metodi alimentari non appropriati e, in particolare, i rischi per la salute legati ad un utilizzazione non necessaria o impropria deile preparazioni per lattanti e altri succedanei del latte materno. Detto materiale non deve riportare alcuna immagine o testo che idealizzi l'uso dei succedanei del Iatte materno.
4.3 Le donazioni di attrezzature e materiali informativi o didattici, da parte di produttori o distributori, deve avvenire soltanto su richiesta e dietro approvazione scritta della competente autorità governativa o nell'ambito degli orientamenti indicati dai governi a tale riguardo. Su tali attrezzature o materiali può figurare il nome o il logotipo delia società donatrice, ma non deve essere contenuto alcun riferimento a prodotti brevettati che rientrano nelle finalità di questo codice: Ia distribuzione di detto materiale deve avvenire solamente attraverso il sistema sanitario

Art.5: Le madri e il pubblico in generale
5.1 - Non deve esserci pubblicità o altre forme di promozione al pubblico di prodotti che rientrano nel campo di applicazione di questo Codice.
5.2 - Le industrie ed i ditributori non devono fornire, direttamente o indirettamente, alle gestanti alle madri o a membri della loro famiglia, campioni omaggio dei prodotti che rientrano nel campo di applicazione di questo Codice.
5.3 - In conformità con il paragrafo 1 e 2 di questo Articolo, è fatto divieto di pubblicizzare nei punti vendita, offrire campioni o utilizzare qualunque altro espediente promozionale tale da indurre direttamente il consumatore a comprare al dettaglio, come, ad esempio, esposizioni speciali, buoni sconto, premi, svendite, vendite speciali o promozionali, per prodotti che rientrino nel campo di applicazione di questo Codice. Questo provvedimento non deve comportare restrizioni relativamente all'istituzione di una politica dei prezzi e di pratiche intese a fornire prodotti a basso prezzo secondo un piano a lungo termine.
5.4 - Le industrie e i distributori non devono distribuire alle gestanti o alle madri di neonati e lattanti nessun articolo o attrezzatura omaggio che possa promuovere l'uso di succedanei del latte materno o di biberon.
5.5 - II personale di vendita in servizio non deve cercare di entrare in contatto diretto od indiretto di qualsiasi tipo con gestanti o madri di neonati e lattanti.

Art.6: Istituzioni sanitarie
6.1 - Le autorità sanitarie degli Stati Membri devono prendere misure appropriate per incoraggiare e proteggere l'allattamento al seno e promuovere i principi di questo Codice, e fornire notizie ed informazioni adeguate agli operatori sanitari riguardo alle loro responsabilità, incluse le informazioni contenute nell'art.4.2.
6.2 - Nessuna facilitazione propria di un'istituzione sanitaria deve essere usata allo scopo di promuovere la promozione di preparazioni per lattanti o di altri prodotti che rientrano nel campo di applicazione di questo Codice. Questo Codice, comunque, non preclude la diffusione dell'informazione ai professionisti sanitari come specificato nell'art.7.2.
6.3 - Le facilitazioni delle istituzioni sanitarie non devono essere usate per l'esposizione di prodotti che rientrano nel campo di applicazione di questo Codice, per affissi o manifesti concernenti tali prodotti, o per la distribuzione di materiale fornito dall'industria o dal distributore, tranne che per quanto spedficato nell'art.4.3.
6.4 - L'utilizzazione, da parte dell'istituzione sanitaria, di "rappresentanti dei servizi professionali", "infermiere puericultrici" o personale analogo, stipendiati dalle industrie o dai distributori, non è consentito.
6.5 - L'alimentazione con preparazioni per lattanti, di preparazione sia industriale che casalinga, va spiegata solamente agli operatori sanitari, o ad altri operatori di comunità se necessario; ed esclusivamente alle madri o ai membri della famiglia che hanno necessità di usarlo; e l'informazione data deve includere una chiara spiegazione dei rischi di un uso inadeguato.
6.6 - È autorizzata la donazione o la vendita a basso prezzo di preparazioni per lattanti o altri prodotti che rientrano nel campo di applicazione di questo codice, a istituzioni od organizzazioni, sia per essere utilizzati nelle istituzioni stesse, sia per essere distribuiti al di fuori di esse. Tali tipi di prodotti vanno utilizzati o distribuiti soltanto ai neonati che devono essere alimentati con sostituti di latte materno. Se questi sussidi sono distribuiti per un uso esterno alle istituzioni, ciò può essere fatto unicamente dalle istituzioni od organizzazioni competenti.
Tali omaggi o vendite a basso prezzo non devono essere usate dalle industrie e dai distributori per incentivare le vendite.
6.7 - Nel caso in cui i sussidi gratuiti di preparazioni per lattanti o di altri prodotti indicati in questo Codice vengano distribuiti al di fuori di un'istituzione, l'istituzione od organizzazione deve prendere delle misure atte ad assicurare che questi sussidi possano proseguire per tutto il tempo in cui i lattanti ne abbiano bisogno. I donatori, altrettanto che le istituzioni e organizzazioni competenti, devono tenere a mente questa responsabilità.
6.8 - Le attrezzature ed i materiali, in aggiunta a quelli indicati nell'art.4.3, donati a un sistema sanitario, possono portare il nome o il marchio della compagnia, ma non fare riferimento ad un qualsiasi prodotto in particolare, di quelli che rientrano nel campo di applicazione di questo Codice.

Art.7: Operatori sanitari
7.1 - Gli operatori sanitari devono incoraggiare e proteggere l'allattamento al seno; e queili in particolare che sono impegnati nell'alimentazione materna e infantile devono familiarizzarsi con le loro responsabilità secondo questo Codice, inclusa l'informazione specificata nell'art.4.2.
7.2 - Le informazioni fornite ai professionisti sanitari dalle industrie e dai disfributori riguardo ai prodotti che rientrano nel campo di applicazione di questo Codice devono limitarsi ad argomenti scientifici e concreti, e tali informazioni non devono sottendere o avvalorare l'idea che l'allattamento artificiale sia equivalente o superiore all'allattamento al seno. Ciò deve anche includere le informazioni specificate nell'art.4.2.
7.3 - Nessun incentivo economico o materiale, allo scopo di promuovere prodotti inclusi in questo Codice, deve essere offerto dalle industrie o dai distributori agli operatori sanitari o a membri delle loro famiglie, nè tali incentivi devono essere accettati dagli operatori sanitari e dai loro familiari.
7.4 - Campioni di preparazioni per lattanti o di altri prodotti indicati in questo Codice, od attrezzature e utensili per la loro preparazione od uso, non devono essere forniti agli operatori sanitari se non quando sia necessario allo scopo di una valutazione professionale o ricerca a livello istituzionale. Gli operatori sanitari non devono dare campioni di latte adattato alle gestanti, alle madri di neonati o di lattanti, o ai loro familiari.
7.5 - Le industrie ed i distributori di prodotti inclusi in questo Codice devono dichiarare all'istituzione, alla quale è affiliato un operatore sanitario che ne benefici, ogni contributo fatto per lui od a suo vantaggio per associazioni, viaggi di studio, borse di studio, prestazioni di consulenze professionali, o simili. Analoghe dichiarazioni devono essere fatte dal beneficiario.

Art.8: Persone assunte dalle industrie e dai distributori
8.1 - Nei sistemi di incentivazione delle vendite per il personale di marketing, il volume delle vendite di prodotti contemplati in questo Codice non deve essere incluso nel calcolo delle percentuali di compenso, nè devono essere fissate specificatamente quote per la vendita di questi prodotti. Ciò non sottintende il voler impedire il pagamento di compensi, da parte di una società, basati sulla vendita globale di altri prodotti da essa commercializzati.
8.2 - II personale impiegato nella vendita di prodotti inclusi in questo Coclice non cleve, come parte del suo impegno di lavoro, adempiere a funzioni educative in rapporto a gestanti o madri di neonati o lattanti. Ciò non implica il divieto di utilizzare tale personale in altre funzioni da parte del sistema sanitario, dietro richiesta e con l'autorizzazione scritta dell'autorità governativa competente.

Art.9: Etichettatura
9.1 - Le etichette devono essere finalizzate a fornire la necessaria informazione circa l'uso appropriato del prodotto, e in modo da non scoraggiare l'allattamento al seno.
9.2 - Industrie e distributori devono garantire che un messaggio chiaro, cospicuo, comprensibile e facilmente leggibile sia stampato su ciascun contenitore, o su un'etichetta che non possa essere facilmente separata da esso, in un linguaggio appropriato che includa tutti i punti seguenti: (a) le parole "Avvertenze Importanti" o altre equivalenti; (b) una dichiarazione sulla superiorità dell'allattamento al seno; (c) una dichiarazione che il prodotto va usato solo dietro indicazione medica per quanto riguarda la necessità del suo uso ed il giusto metodo di utilizzazione; (d) istruzioni per una preparazione appropriata, e un'avvertenza sui rischi per la salute di un'errata preparazione. Il contenitore e l'etichetta non devono raffigurare bambini, nè riportare immagini o testi tali da idealizzare l'uso del preparato per lattanti. Essi possono, tuttavia, avere rappresentazioni grafiche che facciano facilmente identificare il prodotto come succedaneo del Iatte materno, ed allo scopo di illustrare i metodi di preparazione. I termini "umanizzato", "maternizzato" o simili non devono essere usati. Depliant che citano ulteriori informazioni sul prodotto e il suo uso adeguato, soggetti alle condizioni di cui sopra, possono essere inclusi nella confezione o nell'imballaggio. Quando l'etichetta dà istruzioni su come rendere un prodotto adattato al lattante, va applicato quanto detto sopra.
9.3 - Prodotti alimentari che rientrano nel campo di applicazione di questo Codice, commercializzati per la nutrizione infantile, che non rispondono a tutti i requisiti di una preparazione per lattanti, ma possono venire modificoti in tal senso, devono portare sull'etichetta un'avvertenza che il prodotto immodificato non può costituire l'unica fonte nutritiva del bambino. Poichè il latte condensato dolcificato non è adatto per l'alimentazione infantile, nè per essere usato come ingrediente principale di una preparazione per lattanti, la sua etichetta non deve contenere istruzioni esplicative su come modificarlo a tale scopo.
9.4 - L'etichetta di prodotti alimentari che rientrano in questo codice devono anche attestare i seguenti punti: (a) gli ingredienti usati; (b) l'analisi compositiva del prodotto; (c) i requisitfi per la conservazione; (d) lo data di preparazione e la data entro Ia quale il prodotto va consumato, tenendo conto delle condizioni climatiche e di conservazione del paese interessato.

Art.10: Qualità
10.1 - La qualità dei prodotti è un requisito essenziale per la protezione della salute dei bamdini e quindi dev'essere di uno standard altamente riconosciuto.
10.2 - I prodotti alimentari compresi in questo Codice, quando sono venduti o in altro modo distribuiti, devono rientrare nell'applicazione dei parametri raccomandati dal "Codex Alimentarius Commission" ed inoltre il "Codex Code of Hygienic Practice for Foods for Infants and Children".

Art.11 : Adempimento e controllo
11.1 - I governi devono prendere le misure necessarie per garantire che sia data applicazione ai principi e alle finalità di questo Codice, nelle modalità che competono alla loro struttura sociale e legislativa, compresa l'adozione di leggi nazionali, regolamenti o altre misure adatte. A questo proposito, i governi possono cercare, quando necessario, Ia cooperazione dell'OMS, UNICEF ed altri enti del sistema delle Nazioni Unite. Le azioni politiche ed i provvedimenti nazionali, incluse leggi e regolamenti, che sono state adottate in attuazione dei principi e delle finalità di questo Codice. Devono essere dichiarate pubblicamente, ed applicate sulle stesse basi a tutti coloro che sono impegnati nello produzione e nella distribuzione di prodotti che rientrano nel campo di applicazidne di questo Codice.
11.2 - II controllo dell'applicozione di questo Codice passa a livello individuale attraverso l'azione governativa, e a livello collettivo attraverso l'Organizzazione Mondiale della Sanità, come previsto nei paragrafi 6 e 7 di questo Articolo. Le industrie e i distributori di prodotti indicati in questo Codice, nonchè le organizzazioni non-governative appropriate, le associozioni professionali, e le organizzazioni dei consumatori devono collaborare con i governi a questo scopo.
11.3 - Indipendentemente da ogni misura preao per l'adempimento di questo Codice, le industrie e i distributori di prodotti indicati in questo Codice devono ritenersi responsabili del controllo delle pratiche commerciali in conformità ai principi e alle finalità di quesfo Codice e fare dei passi per garantire che Ia propria condotta sia conforme ad esse.
11.4 - Le organizzazioni non-governative, le associazioni professionali, le isfituzioni e gli individui ad esse collegati, hanno la responsabilità di distogliere l'attenzione delle industrie o dei distributori dalle attività incompatidili con i principi e le finalità di questo Codice, nel qual caso possono essere intraprese azioni adguate. Anche la competente autorità governativa deve venire informata.
11.5 - Le industrie e i grossisti di prodotti compresi in questo Codice devono fornire, ad ogni membro del loro personale di vendita, informazioni riguardo ol Codice ed alle loro responsabilità relative ad esso.
11.6 - In accordo con l'art. 62 della costituzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, gli Stati Membri devono tenere annualmente informato il Direttore generale sulle azioni intraprese per l'attuazione dei principi e degli scopi di questo Codice.
11.7 - II Direttore generale deve tutti gli anni relazionare alla Conferenza Mondiale della Sanità sullo stato di adempimento del Coclice: e deve, a richiesta, fornire sostegno tecnico agli Stati Membri che stiano preparando leggi nazionali o regolamenti, o prendendo altre misure appropriate per l'adempimento e il miglioramento dei principi e degli scopi di questo Codice.

(Traduzione a cura di Antonella Sagone e Carmen Mazzitelli)


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Estratti dal Decreto Legge
ESTRATTI DAL DECRETO LEGGE 6 APRILE 1994 n. 500

Regolamento concernente l'attuazione delle direttive 91/321/CEE della Commissione del 14 maggio 1991 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento e 92/52/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi.

Art 1. Campo d'applicazione
II presente regolamento stabilisce le prescrizioni relative alla composizione e all'etichettatura degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento destinati ad essere somministrati a soggetti nella prima infanzia in buona salute, nonchè degli stessi alimenti destinati all'esportazione verso paesi terzi.

Art 2. Definizione
Ai sensi del presente regolamento si intende per :
  1. lattanti: soggetti di meno di dodici mesi di età;
  2. bambini: soggetti d'età compresa fra 1 e 3 anni;
  3. alimenti per lattanti ovvero latti per lattanti overo formule per lattanti overo preparati per lattanti: i prodotti alimentari destinati alla particolare alimentazione dei lattanti nei primi quattro-sei mesi di vita, in grado di soddisfare da soli al fabbisogno nutritivo di questa fascia di età;
  4. alimenti di proseguimento ovvero latti di proseguimento ovvero formule di proseguimento: i prodotti alimentari destinati alla particolcare alimentazione del lattante dopo il quarto mese di vita, costituenti il principale elemento liquido nell'ambito dell'alimentazione progressivamente diversificata per questa fascia di età
  5. prima infanzia: fascia d'eta compresa tra la nascita ed i tre anni.

Art 3. Commercializzazione
Nessun prodotto, ad eccezione degli alimenti per lattanti, può essere commercializzato o comunque presentato come prodotto idoneo a soddisfare da solo il fabdisogno nutritivo dei lattanti in buona salute nei primi quattro-sei mesi di vita.
Omissis

Art 6. Etichettatura
2.......l'etichettatura degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento deve recare le seguenti indicazioni:
  1. per gli alimenti per Iattanti in generale, una precizione indicante che il prodotto è idoneo alla particolare alimentazione dei lattanti sin dalla nascita quando essi non sono allattati al seno;
  2. per gli alimenti per Iattanti non arricchiti con ferro, una dicitura indicante che, quolora il prodotto sia somnministrato ai soggetti di oltre quattro mesi di età, il loro fabbisogno globale di ferro va soddisfatto con ulteriori fonti.
  3. per gli alimenti di proseguimento, una dicitura che il prodotto è idoneo soltanto alla particolore alimentazione dei soggetti di età superiore ai quattro mesi e che non deve essere utilizzato in sostituzione del Iatte materno nei primi quattro mesi di vita;
Omissis

3 - L'etichettatura degli alimenti per lattanti comporta inoltre le seguenti indicazioni:
  1. una dicitura relativa alla superiorità del latte materno;
  2. una dicitura che raccomandi di utilizzare il prodotto soltanto dietro parere di persone qualificate nel settore della medicina, dell'alimentazione o della farmacia oppure di altre persone qualificate nel settore della maternità e dell'infanzia.
4 - L'etichettatura degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento non deve fornire informazioni che scoraggino l'allattamento al seno e fare esplicito riferimento alle diciture umanizzato maternizzato o espressioni analoghe; tuttavia il termine adattato può essere usato soltanto in conformità a quanto previsto dal comma 7 e dall'allegato IV, punto 1 , del regolamento.
5 - Le indicazioni ...devono essere precedute dalla dicitura avvertenza importante o da diciture equivalenti.
6 - L'etichettatura degli alimenti per lattanti non deve riportare immagini di lattanti, nè altre illustrazioni o diciture che inducano ad idealizzare l'uso del prodotto, ad eccezione delle illustrazioni che facilitino l'identificazione del prodotto e ne spieghino i metodi di preparazione prima del consumo.
7 - L'etichettatura degli alimenti per lattanti, tuttavia, può riportare indicazioni relative alla particolare composizione dell'alimento solo quando ricorrano le condizioni previste nell'allegato IV del regolamento.
8 - Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 si applicano anche alla presentazione dei prodotti all'ambiente nel quale sono esposti per la vendita e alla pubblicità.

Art. 7. Pubblicità alimenti per lattanti
1. La pubblicità degli alimenti per lattanti può essere effettuata solo attraverso pubblicazioni specializzate in puericultura e attraverso pubblicazioni scientifiche. Essa è comunque soggerra alle condizioni previste dall'art. 6, commi 3, 4, 5, 6, 7 e può fornire solamente informazioni a carattere scientifico e concreto che non facciano, in ogni caso intendere o avvalorare la tesi che l'allattamento artificiale sia superiore o equivalente all'allattamento al seno.
2. Non è consentita la pubblicità in ogni sua forma nei punti vendita, nonchè la distribuzione di campioni ovvero il ricorso ad altri sistemi diretti a promuovere la vendita degli alimenti per lattanti direttamente presso il consumatore nella fase del commercio al dettaglio.
3. Sono comprese nella fase del commercio al dettaglio, ai sensi del presente regolamento, la vendita a domicilio o per corrispondenza, le esposizioni speciali, la concessione di buoni sconto, le vendite speciali, le vendite promozionali e le vendite abbinate al prodotto.
4. I produttori e Ie persone aventi titolo alla distribuzione degli alimenti per lattanti non devono offrire al pubblico, alle donne incinte, alle madri e ai membri delle famiglie, direttamente o indirettamente attraverso il sistema sanitario ovvero attraverso gli operatori sanitari, campioni gratuiti o a basso prezzo o altri omaggi.

Art. 8. Materiale informativo e didattico
1. il materiale informativo riguardante i prodotti disciplinati dal presente regolamento, qualora sia destinato alle gestanti e alle madri dei lattanti e dei bambini, deve fornire precise informazioni su:
  1. benefici e superiorità dell'allattamenfo al seno;
  2. allattamento materno, preparazione all'allattamento al seno e modalità per assicurarne la continuazione;
  3. eventuali conseguenze negative per l'allattamento al seno derivanti dall'introduzione dell'allattamento artificiale parziale;
  4. difficile reversibilità della decisione di non allattare al seno;
  5. corretta utilizzazione degli alimenti per lattanti.
2. II materiale informativo di cui al comma 1, qualora contenga informazioni sull'impiego degli alimenti per lattanti, non deve riportare alcuna immagine che posso idealizzare l'impiego di tali alimenti e deve, altresì, fornire informazioni su:
  1. conseguenze sociali e finanziarie sulla utilizzazione degli alimenti per lattanti;
  2. rischi derivanti alla salute dei soggetti interessati all'utilizzazione non appropriata degli alimenti per Iattanti.
3. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono regolamentate le modalità della diffusione di materiale informativo e didattico e del controllo delle informazioni corrette ed adeguate sull'alimentazione dei lattanti e dei bambini destinate alle fomiglie ed a tutti gli operatori interessati nello specifico settore.
4. Le forniture gratuite di attrezzature, di materiale didattico o di materiale informativo, destinate a istituzioni o altre organizzazioni preposte alla nascita e alla cura del lattante, sono ammesse soltanto su specifica richiesta scritta da parte della direzione sanitaria approvate dal competente organo dell'unità sanitaria locale. Dove attrezzature o materiali possono essere contrassegnati con il nome o ragione sociale o marchio dell'impresa donatrice, ma non possono contenere in nessun caso riferimenti a determinate marche di alimenti per lattanti.
5. Le forniture di alimenti per lattanti, cedute gratuitamente o a basso prezzo a istituzioni o ad altre organizzazioni preposte alla nascita ed alla cura del lattante, sono ammesse soltanto su richiesta scritta del responsabile sanitario della istituzione o organizzazione e a condizione che siano destinate ad uso esclusivamente interno in confezioni appositamente predisposte ed etichettate e limitate ai lattanti alimentati con formule per lattanti e soltanto per il periodo di degenza.
Omissis


Art. 10. Norme transitorie
1. È consentito per un periodo di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento l'utilizzazione in fase di produzione di confezioni e di etichette conformi alla precedente legislazione.


Art 11. Entrata in vigore
1. II presente regolomento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica italiana (n.d.r : agosto 1994).

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