Organizzazione Mondiale della Sanità, Ginevra, 1981
CODICE INTERNAZIONALE SULLA COMMERCIALIZZAZIONE
DEI SUCCEDANEI DEL LATTE MATERNO
Raccomandazione
Art.1: Scopo del Codice
Lo scopo di questo codice è contribuire ad assicurare salute e nutrimento adeguato per la prima
infanzia, attraverso la protezlone e la promozione dell'allattamento al seno, ed assicurando l'uso
appropriato dei succedanei del latte materno, quando siano necessari, sulla base di un'adeguata
informazione e attraverso una vendita e una distribuzione appropriata.
Art.2: Campo di applicazione del codice
II codice si riferisce alla compravendita, ed alle norme ad essa relative, dei seguenti prodotti:
succedanei del latte materno, inclusi quelli adottati; altri prodotti per lattanti, cibi e bevande, inclusi gli
alimenti complementari per biberon, quando siano commercializzati o altrimenti ritenuti idonei, con o
senzo modifiche, in sostituzione parziale o totole del latte materno; biberon e tettarelle. li Codice fa
riferimento anche alla qualità e alla disponibilità di questi prodotti, ed alle informazioni relative al loro
uso.
Art.3: Definizioni
Secondo i principi di questo Codice,
SUCCEDANEO DEL LATTE MATERNO significa: qualsiasi alimento venga commercializzato o
altrimenti ritenuto idoneo ad essere utilizzato in sostituzione parziale o totole del latte materno, che sia
esso o no adatto a tale scopo.
LATTE DI PROSEGUlMENTO significa: qualsiasi alimento, sia confezionato che preparato localmente,
adatto come complemento del latte moterno o di quello adattato, quando in ogni caso diviene
insufficiente a soddisfore i bisogni alimentari del lattante. Questi alimenti vengono comunemente chiamati
anche "poppe per lo svezzamento" o "supplementi al latte materno".
CONTENITORE significa: qualsiasi forma di confezione dei prodotti per la vendita al dettaglio,
compresi gli imballaggi.
DISTRIBUTORE significa: qualunque persona, società o ente del settore pubblico o privato impegnata
(direttamente o indirettamente) in attività di marketing all'ingrosso o al dettaglio di prodotti che
rientrano nel campo di applicazione di questo Codice. Un DISTRIBUTORE PRIMARIO è un agente di
vendita, rappresentante, distributore nazionale o mediatore industriale.
ISTITUZIONI SANITARlE significa: istituzioni od organizzazioni governative, non governative o
private impegnate, direttamente o indirettamente, nella tutela della salute delle madri, dei lattanti e
delle gestanti, nonchè nurserie ed altre istituzioni in cui ci si prende cura dei bambini. Ciò comprende
anche gli operatori sanitari nella pratica privata. Secondo i principi di questo codice, non sono considerate
istituzioni sanitarie le farmacie o altri punti di vendita istituzionali.
OPERATORE SANlTARlO significa: una persona che lavora, a livello professionale o meno, in un
settore di queste istituzioni sanitarie, inclusi coloro che prestano servizio volontario o gratuito
PREPARATO PER LATTANTl significa: un sostituto del latte materno formulato industrialmente in accordo
con gli standard del Codice Alimentare, per soddisfare i normali bisogni nutrizionali dei lattanti
nei primi 4-6 mesi, ed adattato alle loro caratteristiche fisiologiche. Il latte adattato può anche essere
preparato in casa, nel qual caso è descritto come PREPARATO IN CASA.
ETICHETTA significa: ogni cartellino, etichetta, marchio, materiale illustrato o altrimenti descrittivo
scrilto, stampato, ciclostilato, marchiato, sbalzato o impresso o attaccato su un contenitore (vedi) di
qualsiasi prodotto che rientra nel campo di applicazione di questo Codice.
INDUSTRlA significa una società o altro ente pubblico o privato impegnato neli'attività o funzione
tanto direttamente quanto attraverso un agente oppure un ente da esso controllato o sotto contratto con
esso) di fabbricare un prodotto che rientra nel campo di applicazione di quesro codice.
MARKETlNG significa: promozione, distribuzione, vendita, pubblicità, pubbliche relazioni e servizi
informativi sul prodotto.
PERSONALE DI MARKETING significa: ogni persona le cui funzioni implicano il marketing di un
prodotto esistente o in progettazione che rientra nel campo di applicazione di questo codice.
CAMPlONI significa: dosi piccole o uniche di un prodotto erogato gratuitamente.
SUSSIDI significa: quantità di un prodotto fornite per un uso prolungato, gratuitamente od a basso
costo, a scopi sociali, comprese quelle fornite alle famiglie bisognose.
Art.4: Informazione ed educazione
4.1 - I governi devono assumersi la responsabilita di far sì che venga fornita un informazione
obiettiva e coerente sull'alimentazione dei neonato e del lattante ad uso delle famiglie e di coloro che
sono impegnati nel campo della nutrizione delia prima infanzia. Tale responsabilità deve coprire tanto
la progettazione, la produzione, la pianificazione e la diffusione dell'informazione, quanto il suo
controllo.
4.2 - II materiale informativo e didattico, sotto forma sia di pudblicazioni sia di audiovisivi, relativo
al settore dell'alimentazione nella prima infanzia e destinato alle gestanti e alle madri di neonati e
lattanti, deve fornire chiare informazioni sui seguenti punti: (a) i vantaggi e la superiorità dell'allattamento
al seno; (b) l'alimentazione materna, la preparazione necessaria all'allattamento al seno e il suo
mantenimento (con l'avvertenza relativa alle conseguenze negative per l'allattamento al seno a seguito
dell'introduzione parziale dell'allattarnento artificiale; (c) la difficolta di rendere reversibile la decisione
di non allattare al seno; ed (e) quando è necessario, l'utilizzazione correlata delle preparazioni per
lattanti, sia di produzione industriale sia di preparazione casalinga. Nel caso in cui tale materiale
contenga informazioni sull'utilizzazione delle preparazioni per lattanti, deve contenere le implicazioni
sociali ed economiche dell'utilizzazione di tali proclotti, nonchè i rischi per la salute a seguito dell'impiego
di alimenti o metodi alimentari non appropriati e, in particolare, i rischi per la salute legati ad
un utilizzazione non necessaria o impropria deile preparazioni per lattanti e altri succedanei del latte
materno. Detto materiale non deve riportare alcuna immagine o testo che idealizzi l'uso dei succedanei
del Iatte materno.
4.3 Le donazioni di attrezzature e materiali informativi o didattici, da parte di produttori o distributori,
deve avvenire soltanto su richiesta e dietro approvazione scritta della competente autorità governativa
o nell'ambito degli orientamenti indicati dai governi a tale riguardo. Su tali attrezzature o materiali
può figurare il nome o il logotipo delia società donatrice, ma non deve essere contenuto alcun riferimento
a prodotti brevettati che rientrano nelle finalità di questo codice: Ia distribuzione di detto materiale
deve avvenire solamente attraverso il sistema sanitario
Art.5: Le madri e il pubblico in generale
5.1 - Non deve esserci pubblicità o altre forme di promozione al pubblico di prodotti che rientrano
nel campo di applicazione di questo Codice.
5.2 - Le industrie ed i ditributori non devono fornire, direttamente o indirettamente, alle gestanti
alle madri o a membri della loro famiglia, campioni omaggio dei prodotti che rientrano nel campo di
applicazione di questo Codice.
5.3 - In conformità con il paragrafo 1 e 2 di questo Articolo, è fatto divieto di pubblicizzare nei
punti vendita, offrire campioni o utilizzare qualunque altro espediente promozionale tale da indurre
direttamente il consumatore a comprare al dettaglio, come, ad esempio, esposizioni speciali, buoni
sconto, premi, svendite, vendite speciali o promozionali, per prodotti che rientrino nel campo di applicazione
di questo Codice. Questo provvedimento non deve comportare restrizioni relativamente all'istituzione
di una politica dei prezzi e di pratiche intese a fornire prodotti a basso prezzo secondo un
piano a lungo termine.
5.4 - Le industrie e i distributori non devono distribuire alle gestanti o alle madri di neonati e lattanti
nessun articolo o attrezzatura omaggio che possa promuovere l'uso di succedanei del latte materno o
di biberon.
5.5 - II personale di vendita in servizio non deve cercare di entrare in contatto diretto od indiretto
di qualsiasi tipo con gestanti o madri di neonati e lattanti.
Art.6: Istituzioni sanitarie
6.1 - Le autorità sanitarie degli Stati Membri devono prendere misure appropriate per incoraggiare
e proteggere l'allattamento al seno e promuovere i principi di questo Codice, e fornire notizie ed
informazioni adeguate agli operatori sanitari riguardo alle loro responsabilità, incluse le informazioni
contenute nell'art.4.2.
6.2 - Nessuna facilitazione propria di un'istituzione sanitaria deve essere usata allo scopo di
promuovere la promozione di preparazioni per lattanti o di altri prodotti che rientrano nel campo di
applicazione di questo Codice. Questo Codice, comunque, non preclude la diffusione dell'informazione
ai professionisti sanitari come specificato nell'art.7.2.
6.3 - Le facilitazioni delle istituzioni sanitarie non devono essere usate per l'esposizione di prodotti
che rientrano nel campo di applicazione di questo Codice, per affissi o manifesti concernenti tali
prodotti, o per la distribuzione di materiale fornito dall'industria o dal distributore, tranne che per
quanto spedficato nell'art.4.3.
6.4 - L'utilizzazione, da parte dell'istituzione sanitaria, di "rappresentanti dei servizi professionali",
"infermiere puericultrici" o personale analogo, stipendiati dalle industrie o dai distributori, non è consentito.
6.5 - L'alimentazione con preparazioni per lattanti, di preparazione sia industriale che casalinga,
va spiegata solamente agli operatori sanitari, o ad altri operatori di comunità se necessario; ed esclusivamente
alle madri o ai membri della famiglia che hanno necessità di usarlo; e l'informazione data
deve includere una chiara spiegazione dei rischi di un uso inadeguato.
6.6 - È autorizzata la donazione o la vendita a basso prezzo di preparazioni per lattanti o altri
prodotti che rientrano nel campo di applicazione di questo codice, a istituzioni od organizzazioni, sia
per essere utilizzati nelle istituzioni stesse, sia per essere distribuiti al di fuori di esse. Tali tipi di prodotti
vanno utilizzati o distribuiti soltanto ai neonati che devono essere alimentati con sostituti di latte materno.
Se questi sussidi sono distribuiti per un uso esterno alle istituzioni, ciò può essere fatto unicamente
dalle istituzioni od organizzazioni competenti.
Tali omaggi o vendite a basso prezzo non devono essere usate dalle industrie e dai distributori per
incentivare le vendite.
6.7 - Nel caso in cui i sussidi gratuiti di preparazioni per lattanti o di altri prodotti indicati in questo
Codice vengano distribuiti al di fuori di un'istituzione, l'istituzione od organizzazione deve prendere
delle misure atte ad assicurare che questi sussidi possano proseguire per tutto il tempo in cui i lattanti ne
abbiano bisogno. I donatori, altrettanto che le istituzioni e organizzazioni competenti, devono tenere a
mente questa responsabilità.
6.8 - Le attrezzature ed i materiali, in aggiunta a quelli indicati nell'art.4.3, donati a un sistema
sanitario, possono portare il nome o il marchio della compagnia, ma non fare riferimento ad un
qualsiasi prodotto in particolare, di quelli che rientrano nel campo di applicazione di questo Codice.
Art.7: Operatori sanitari
7.1 - Gli operatori sanitari devono incoraggiare e proteggere l'allattamento al seno; e queili in
particolare che sono impegnati nell'alimentazione materna e infantile devono familiarizzarsi con le loro
responsabilità secondo questo Codice, inclusa l'informazione specificata nell'art.4.2.
7.2 - Le informazioni fornite ai professionisti sanitari dalle industrie e dai disfributori riguardo ai
prodotti che rientrano nel campo di applicazione di questo Codice devono limitarsi ad argomenti
scientifici e concreti, e tali informazioni non devono sottendere o avvalorare l'idea che l'allattamento
artificiale sia equivalente o superiore all'allattamento al seno. Ciò deve anche includere le informazioni
specificate nell'art.4.2.
7.3 - Nessun incentivo economico o materiale, allo scopo di promuovere prodotti inclusi in questo
Codice, deve essere offerto dalle industrie o dai distributori agli operatori sanitari o a membri delle loro
famiglie, nè tali incentivi devono essere accettati dagli operatori sanitari e dai loro familiari.
7.4 - Campioni di preparazioni per lattanti o di altri prodotti indicati in questo Codice, od attrezzature
e utensili per la loro preparazione od uso, non devono essere forniti agli operatori sanitari se
non quando sia necessario allo scopo di una valutazione professionale o ricerca a livello istituzionale.
Gli operatori sanitari non devono dare campioni di latte adattato alle gestanti, alle madri di neonati o
di lattanti, o ai loro familiari.
7.5 - Le industrie ed i distributori di prodotti inclusi in questo Codice devono dichiarare all'istituzione,
alla quale è affiliato un operatore sanitario che ne benefici, ogni contributo fatto per lui od a suo
vantaggio per associazioni, viaggi di studio, borse di studio, prestazioni di consulenze professionali,
o simili. Analoghe dichiarazioni devono essere fatte dal beneficiario.
Art.8: Persone assunte dalle industrie e dai distributori
8.1 - Nei sistemi di incentivazione delle vendite per il personale di marketing, il volume delle
vendite di prodotti contemplati in questo Codice non deve essere incluso nel calcolo delle percentuali
di compenso, nè devono essere fissate specificatamente quote per la vendita di questi prodotti. Ciò
non sottintende il voler impedire il pagamento di compensi, da parte di una società, basati sulla
vendita globale di altri prodotti da essa commercializzati.
8.2 - II personale impiegato nella vendita di prodotti inclusi in questo Coclice non cleve, come parte
del suo impegno di lavoro, adempiere a funzioni educative in rapporto a gestanti o madri di neonati
o lattanti. Ciò non implica il divieto di utilizzare tale personale in altre funzioni da parte del sistema
sanitario, dietro richiesta e con l'autorizzazione scritta dell'autorità governativa competente.
Art.9: Etichettatura
9.1 - Le etichette devono essere finalizzate a fornire la necessaria informazione circa l'uso appropriato
del prodotto, e in modo da non scoraggiare l'allattamento al seno.
9.2 - Industrie e distributori devono garantire che un messaggio chiaro, cospicuo, comprensibile e
facilmente leggibile sia stampato su ciascun contenitore, o su un'etichetta che non possa essere facilmente
separata da esso, in un linguaggio appropriato che includa tutti i punti seguenti: (a) le parole
"Avvertenze Importanti" o altre equivalenti; (b) una dichiarazione sulla superiorità dell'allattamento al
seno; (c) una dichiarazione che il prodotto va usato solo dietro indicazione medica per quanto riguarda
la necessità del suo uso ed il giusto metodo di utilizzazione; (d) istruzioni per una preparazione
appropriata, e un'avvertenza sui rischi per la salute di un'errata preparazione. Il contenitore e l'etichetta
non devono raffigurare bambini, nè riportare immagini o testi tali da idealizzare l'uso del preparato
per lattanti. Essi possono, tuttavia, avere rappresentazioni grafiche che facciano facilmente identificare
il prodotto come succedaneo del Iatte materno, ed allo scopo di illustrare i metodi di preparazione. I
termini "umanizzato", "maternizzato" o simili non devono essere usati. Depliant che citano ulteriori
informazioni sul prodotto e il suo uso adeguato, soggetti alle condizioni di cui sopra, possono essere
inclusi nella confezione o nell'imballaggio. Quando l'etichetta dà istruzioni su come rendere un prodotto
adattato al lattante, va applicato quanto detto sopra.
9.3 - Prodotti alimentari che rientrano nel campo di applicazione di questo Codice, commercializzati
per la nutrizione infantile, che non rispondono a tutti i requisiti di una preparazione per lattanti, ma
possono venire modificoti in tal senso, devono portare sull'etichetta un'avvertenza che il prodotto
immodificato non può costituire l'unica fonte nutritiva del bambino. Poichè il latte condensato dolcificato
non è adatto per l'alimentazione infantile, nè per essere usato come ingrediente principale di una
preparazione per lattanti, la sua etichetta non deve contenere istruzioni esplicative su come modificarlo
a tale scopo.
9.4 - L'etichetta di prodotti alimentari che rientrano in questo codice devono anche attestare i
seguenti punti: (a) gli ingredienti usati; (b) l'analisi compositiva del prodotto; (c) i requisitfi per la conservazione;
(d) lo data di preparazione e la data entro Ia quale il prodotto va consumato, tenendo conto
delle condizioni climatiche e di conservazione del paese interessato.
Art.10: Qualità
10.1 - La qualità dei prodotti è un requisito essenziale per la protezione della salute dei bamdini e
quindi dev'essere di uno standard altamente riconosciuto.
10.2 - I prodotti alimentari compresi in questo Codice, quando sono venduti o in altro modo distribuiti,
devono rientrare nell'applicazione dei parametri raccomandati dal "Codex Alimentarius Commission"
ed inoltre il "Codex Code of Hygienic Practice for Foods for Infants and Children".
Art.11 : Adempimento e controllo
11.1 - I governi devono prendere le misure necessarie per garantire che sia data applicazione ai
principi e alle finalità di questo Codice, nelle modalità che competono alla loro struttura sociale e
legislativa, compresa l'adozione di leggi nazionali, regolamenti o altre misure adatte. A questo proposito,
i governi possono cercare, quando necessario, Ia cooperazione dell'OMS, UNICEF ed altri enti
del sistema delle Nazioni Unite. Le azioni politiche ed i provvedimenti nazionali, incluse leggi e
regolamenti, che sono state adottate in attuazione dei principi e delle finalità di questo Codice. Devono
essere dichiarate pubblicamente, ed applicate sulle stesse basi a tutti coloro che sono impegnati
nello produzione e nella distribuzione di prodotti che rientrano nel campo di applicazidne di questo
Codice.
11.2 - II controllo dell'applicozione di questo Codice passa a livello individuale attraverso l'azione
governativa, e a livello collettivo attraverso l'Organizzazione Mondiale della Sanità, come previsto nei
paragrafi 6 e 7 di questo Articolo. Le industrie e i distributori di prodotti indicati in questo Codice,
nonchè le organizzazioni non-governative appropriate, le associozioni professionali, e le organizzazioni
dei consumatori devono collaborare con i governi a questo scopo.
11.3 - Indipendentemente da ogni misura preao per l'adempimento di questo Codice, le industrie
e i distributori di prodotti indicati in questo Codice devono ritenersi responsabili del controllo delle
pratiche commerciali in conformità ai principi e alle finalità di quesfo Codice e fare dei passi per
garantire che Ia propria condotta sia conforme ad esse.
11.4 - Le organizzazioni non-governative, le associazioni professionali, le isfituzioni e gli individui
ad esse collegati, hanno la responsabilità di distogliere l'attenzione delle industrie o dei distributori
dalle attività incompatidili con i principi e le finalità di questo Codice, nel qual caso possono essere
intraprese azioni adguate. Anche la competente autorità governativa deve venire informata.
11.5 - Le industrie e i grossisti di prodotti compresi in questo Codice devono fornire, ad ogni
membro del loro personale di vendita, informazioni riguardo ol Codice ed alle loro responsabilità
relative ad esso.
11.6 - In accordo con l'art. 62 della costituzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, gli
Stati Membri devono tenere annualmente informato il Direttore generale sulle azioni intraprese per
l'attuazione dei principi e degli scopi di questo Codice.
11.7 - II Direttore generale deve tutti gli anni relazionare alla Conferenza Mondiale della Sanità
sullo stato di adempimento del Coclice: e deve, a richiesta, fornire sostegno tecnico agli Stati Membri
che stiano preparando leggi nazionali o regolamenti, o prendendo altre misure appropriate per l'adempimento
e il miglioramento dei principi e degli scopi di questo Codice.
(Traduzione a cura di Antonella Sagone e Carmen Mazzitelli)
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